la seguente legge: Art. 1. L'art. 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 viene cosi' modificato: "Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici, la Regione, concede contributi alle Associazioni Provinciali Allevatori nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. Per l'attuazione dei controlli funzionali e della produttivita' del bestiame, nonche' per l'organizzazione e l'attuazione di iniziative dirette a valorizzare il patrimonio zootecnico selezionato, la Regione concede alle Associazioni Provinciali Allevatori contributi nella misura del 70 per cento della spesa ammessa. Tale contributo viene elevato al 100 per cento della spesa ammessa, nel caso che si riferisca ad iniziative ritenute obbligatorie dai competenti Organi Nazionali Comunitari. Sui contributi concessi puo' essere corrisposta una anticipazione a titolo di volano finanziario di importo comunque non superiore al 30 per cento dell'importo riconosciuto. Le somme anticipate sono soggette a recupero totale o parziale sulle assegnazioni all'uopo disposte dallo Stato per la tenuta dei libri genealogici".