la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  4  della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 viene cosi'
modificato:
  "Per  l'espletamento  dei  compiti  relativi  alla tenuta dei libri
genealogici,  la  Regione,  concede  contributi   alle   Associazioni
Provinciali  Allevatori  nella  misura  del  90 per cento della spesa
ammessa.
   Per  l'attuazione  dei  controlli funzionali e della produttivita'
del  bestiame,  nonche'  per  l'organizzazione  e   l'attuazione   di
iniziative   dirette   a   valorizzare   il   patrimonio   zootecnico
selezionato,  la  Regione  concede  alle   Associazioni   Provinciali
Allevatori  contributi  nella  misura  del  70  per cento della spesa
ammessa. Tale contributo viene elevato al 100 per cento  della  spesa
ammessa,   nel   caso   che   si  riferisca  ad  iniziative  ritenute
obbligatorie dai competenti Organi Nazionali Comunitari.
   Sui  contributi concessi puo' essere corrisposta una anticipazione
a titolo di volano finanziario di importo comunque non  superiore  al
30  per  cento  dell'importo  riconosciuto.  Le somme anticipate sono
soggette a recupero totale o  parziale  sulle  assegnazioni  all'uopo
disposte dallo Stato per la tenuta dei libri genealogici".